Con il Decreto n.439 del 13 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n.304 del 30 dicembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato il calendario delle giornate e degli orari in cui i veicoli e ai complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t non potranno circolare fuori dai centri abitati.
Il calendario dei divieti di circolazione 2017 comprende le giornate:
- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- c) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
- d) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 14 aprile;
- e) dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del 15 aprile;
- f) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 17 aprile;
- g) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
- h) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
- i) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 1° giugno;
- j) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;
- k) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 1° luglio;
- l) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dell’8 luglio:
- m) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 15 luglio;
- n) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 22 luglio;
- o) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 28 luglio;
- p) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 29 luglio;
- q) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 4 agosto;
- r) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 5 agosto;
- s) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 12 agosto;
- t) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
- u) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 19 agosto;
- v) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 26 agosto;
- w) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1° novembre;
- x) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell’8 dicembre;
- y) dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 23 dicembre;
- z) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
- aa) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.
Come ogni anno, anche per il 2017 in determinati casi sono previsti orari anticipati o anticipati ed eccezioni. Ecco qua di seguito le principali.
Orari anticipati o posticipati:
- Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
- Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
- Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
- Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto e’ posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest’ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
- Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione.
Eccezioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);
- militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
- appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani e periodici;prodotti per uso medico; latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde;
- classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
- adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;
- per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde.
Il decreto, con l’elenco completo delle eccezioni, è disponibile a questo link.